Presto deducibile l’IMU delle imprese

Ago 8, 2017

 

Potrebbe cambiare il regime di deducibilità IMU versata dalle imprese sugli immobili strumentali con la prossima legge di Bilancio

La novità andrebbe accolta con favore poiché limiterebbe la pressione fiscale che ha fortemente penalizzato, negli ultimi anni, gli immobili delle imprese, dapprima con il passaggio dall’ICI all’IMU e poi con l’introduzione della TASI. Si ricorda che in passato (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011), l’IMU era totalmente indeducibile dalle imposte sui redditi, alla stregua di quanto previsto in ambito ICI.

Con la finalità di limitare tale effetto, la legge di Stabilità 2014 ha successivamente previsto la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al 20% dell’IMU versata in relazione agli immobili strumentali. Per il solo periodo d’imposta 2013 la deduzione operava nella misura del 30%.

La deduzione spetta nei confronti di tutte le imprese, a prescindere dal fatto che siano costituite in forma individuale o collettiva (società di persone, società di capitali, cooperative), purché sia osservato il principio di inerenza.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa è inoltre fondamentale verificare il rispetto del principio di derivazione (art. 83 del TUIR), in adesione al quale è richiesto che l’imposta sia contabilizzata nel conto economico dell’esercizio di competenza.

L’ambito oggettivo di applicazione della deduzione è limitato agli immobili strumentali. Tale requisito, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 (paragrafo 8.1), deve essere verificato secondo i criteri indicati all’art. 43 del TUIR.

Sul piano operativo, le modalità di indicazione in dichiarazione differiscono a seconda della natura del soggetto. In particolare, è necessario distinguere tra contribuenti in contabilità ordinaria e contribuenti in contabilità semplificata.

In assenza di un’analoga disposizione normativa, i limiti alla deducibilità non operano relativamente alla TASI versata sugli immobili strumentali. Ne consegue che tale tributo, con riferimento ai predetti immobili, è interamente deducibile dal reddito d’impresa.