Il dopo voucher: il nuovo lavoro accessorio occasionale

Lug 11, 2017

E’ già operativa da ieri la piattaforma INPS  per la gestione del nuovo lavoro accessorio in sostituzione dei voucher. La procedura è piuttosto articolata e prevede una serie di  meccanismi a tutela del prestatore; inoltre gli utilizzatori e prestatori dovranno registrarsi attraverso il sito Inps appositamente istituito o tramite contact center.

Potranno fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

Tutto il sistema ruoterà sulla nuova piattaforma: scompaiono quindi gli intermediari dei vecchi voucher come le tabaccherie e la rete di distributori autorizzati.

Il pagamento del compenso è effettuato preventivamente attraverso F24 Elide, come pure preventiva di sessanta minuti deve essere la comunicazione dell’inizio della prestazione.

I prestatori di lavoro dovranno indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Inps provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La misura minima del compenso è stabilita in 9 euro netti per ogni ora di prestazione lavorativa (tranne per il settore agricolo), mentre l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a quattro ore di prestazione, pari a 36 euro anche nel caso in cui la durata della prestazione  giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Il compenso delle ore successive è fissato dalle parti, purché non inferiore al minimo dei 9 euro orari stabiliti dalla legge.

Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti contributi, interamente a carico dell’utilizzatore:

  • contribuzione IVS alla Gestione separata INPS nella misura del 33%;
  • premo assicurativo INAIL nella misura del 3,5%;

Sull’importo dei contributi, sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso, nella misura del’1% .

Questi i limiti massimi annui:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Detti importi sono riferiti al netto incassato dal prestatore, quindi senza contributi, premi e commissioni.

Ai fini del conteggio dei limiti economici sopra riportati, il compenso è calcolato nella misura del 75% dell’importo effettivo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a ciclo di studi preso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato quando viene  superato il limite di 2.500 euro annuo per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, oppure viene superato il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Non è possibile utilizzare il contratto di prestazione occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Nel computo rientrano gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i dirigenti, i lavoratori part-time in proporzione all’orario svolto e i lavoratori intermittenti in proporzione all’orario svolto nel semestre;
  • da parte degli utilizzatori che abbiano in corso col prestatore o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
  • da parte delle imprese agricole, salvo che per le attività rese da titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, da persone disoccupate, da percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cavee torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite contact center INPS, le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego della prestazione;
  • la misura del compenso pattuita non inferiore a 36 euro, per prestazione di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Nel caso in cui il prestatore rientri nelle categorie sopra riportate (pensionato, studente, disoccupato, ecc.) per le quali è prevista la riduzione del 75% ai fini del conteggio del limite dei 2.500 euro, l’utilizzatore deve comunicarlo preventivamente, attraverso la predetta piattaforma.

Il prestatore riceve contestualmente notifica della dichiarazione dell’utilizzatore attraverso comunicazione con SMS o posta elettronica.

Sanzioni

L’INPS evidenzia che, in accordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni già inserite in procedura e qualora accerti che la prestazione risulta svolta, nonostante la revoca, applica le sanzioni in materia di lavoro nero.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte dell’utilizzatore o di utilizzo del contratto di prestazione occasionale nei casi vietati (es: azienda con più di 5 lavoratori, edilizia, appalti) è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera.